Agevolazioni e Bonus edilizi: nuove misure nel Decreto Antifrodi
Nuove misure per prevenire il rischio di frodi nell’accesso ai bonus edilizi, in particolare nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.
Con
il decreto-legge 157/2021 sono state introdotte nuove misure antifrode
accanto alla proroga della cessione del credito/sconto in fattura anche
per i bonus diversi dal Superbonus 110%.
Anche per il bonus
ristrutturazione edilizia 50% sarà possibile esercitare l’opzione
cessione del credito/sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022,
2023 e 2024.
Non c’è più bisogno di accelerare le pratiche per far rientrare le spese relative al bonus nell’anno fiscale 2021.
Le misure antifrode del decreto riguardanti il Superbonus non sono particolarmente rilevanti, mentre lo sono quelle che riguardano il bonus 50% ristrutturazione edilizia (e gli altri bonus edilizi).
In particolare, per il bonus 50% è previsto:
- obbligo dell’apposizione del visto di conformità, fino a ieri obbligatorio solo per il Superbonus
- obbligo per i tecnici abilitati di asseverare la
congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo
119, comma 13-bis del decreto rilancio
Meno favorevole, l'aggravio burocratico non indifferente per il bonus 50%.
Visto di conformità
Il visto di conformità attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Si tratta di un controllo formale di tipo
documentale, non tecnico, demandato a commercialisti, CAF,
ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori legali, esperti iscritti alla camera di commercio, etc. che devono verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
congruità delle spese
Il Decreto Antifrode cambia le regole anche per la congruità delle spese, cioè la redazione di un computo metrico e applicazione dei prezzi entro i limiti dei prezzari indicati dalle norme.
In precedenza le procedure per Requisiti Tecnici e Asseverazioni erano consultabili nei rispettivi Decreti Ministeriali, che indicavano le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità dei lavori di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate che accedono all’Ecobonus, al Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Il Decreto Antifrode invece stabilisce che l’asseverazione venga rilasciata non solo sulla base del DM Requisiti Tecnici e massimali di costo, ma anche di un nuovo decreto del Mite, che definirà i valori massimi per alcune categorie di beni non contemplate nel DM Requisiti Tecnici e massimali di costo.
Tecnicamente l'asseverazione di congruità, o perizia tecnica asseverata, è una perizia nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri.
Si tratta di:
- rispondenza dei lavori realizzati in riferimento al progetto
- rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla normative
- conguità delle spese per gli interventi agevolati realizzati
Possono rilasciare quste asseverazioni solo archietti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
Riepilogando: cosa serve per tutti i bonus edilizi e il Superbonus?
Per concludere, per tutti i bonus edilizi (Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus facciate) e non solo per il Superbonus 110%, ora è obbligatoria sia l'apposizione del visto di conformità che l'asseverazione tecnica sulla congruità della spesa sostenuta.
Allo stato attuale, considerando le disposizioni incrociate di Decreto Rilancio e Decreto Antifrodi, ci sono una serie di asseverazioni che servono per il 110% e per gli altri bonus edilizi previsti all'art. 121, comma 2 del DL 34/2020 (quelli che abbiamo elencato sopra) che possono utilizzare le opzioni alternative.
Nello specifico, per SuperSismabonus, SuperEcobonus, Eco e Sismabonus ordinari e Bonus Ristrutturazioni (50%) servono:
- asseverazione del rispetto dei requisiti minimi
- visto di conformità
- l'asseverazione di congruità delle spese
Per il Bonus Facciate servono:
- visto di conformità
- asseverazione di congruità delle spese
Diversamente dagli altri bonus, il Bonus Facciate non richiede quindi un'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi.